Reato di truffa e confisca per equivalente. La Cassazione si pronuncia sulla differenza tra reato continuato e reato a consumazione prolungata. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3102.

Le disposizioni di cui all’art. 322 ter e 640 quater c.p. in tema di sequestro e confisca per equivalente non possono trovare applicazione al reato di cui all’art. 640 c.p. laddove il medesimo risulti commesso anteriormente alla data (26.10.2000) di entrata in vigore della legge 300/2000. (In particolare la Cassazione, nel caso in esame, precisa che la truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi la cui erogazione sia rateizzata periodicamente nel tempo, assume la connotazione del "reato a consumazione prolungata", allorché si è in presenza di un'unica azione i cui effetti continuano a prodursi nel tempo: solo in tal caso, il momento consumativo del reato coincide con la cessazione dei pagamenti).

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