L’onere della prova della decorrenza del termine di prescrizione di cui all’ art. 1495 cc. Cassazione – Sezione II civile – 6 febbraio 2008, n. 2797.
Il termine di prescrizione per le azioni redibitoria e quanti minoris , nonché per l’azione risarcitoria di cui all’art. 1494 cc, decorre ai sensi dell’art. 1495 u.c., cc. dalla data della consegna del bene e l’onere della prova in merito al dies a quo grava sul venditore. Ove tale prova non venga data non può dunque farsi riferimento alla data di conclusione del contratto.
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