Abusi sessuali in famiglia e posizione di garanzia. La madre che non denuncia l’accaduto o non impedisce l’evento è responsabile penalmente. Cassazione penale, Sez. III, 30 gennaio 2008, n. 4730.

Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di "garanzia" in ordine alla tutela della integrità psico-fisica degli stessi, risponde penalmente degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, quando sussistano le condizioni costituite: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante”; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento.
La posizione di garanzia verso i propri figli è costituita dall'art. 147 c.c. e comporta l'obbligo per il genitore di tutelare la vita, l'incolumità e la moralità sessuale dei minori contro altrui aggressioni, anche endofamiliari, adottando anche le misure più drastiche in vista del raggiungimento di tale scopo. Tra i suddetti "doverosi" interventi rientrano anche i rimedi estremi, quali la denuncia dell'autore del reato ed il suo allontanamento dall'abitazione coniugale.
La posizione di "garanzia" del genitore impone a questi di porre in essere tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l'attività delittuosa nei confronti dei figli, posto che l'obbligo di tutela del minore, che la legge affida al genitore, ha natura assolutamente prioritaria rispetto a qualsivoglia altra esigenza.

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