Sulla alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale.TAR Emilia Romagna-Parma, Sez. I - sentenza 5 febbraio 2008 n. 88.

L’impugnativa dell’atto consequenziale al fine di dimostrare l’illegittimità derivata dall’invalidità dell’atto presupposto, impone di impugnare i due atti nella stessa sede, giurisdizionale o straordinaria, anche se a mezzo di ricorsi autonomi in ragione della sostanziale identità delle questioni dedotte.
Sia che l’atto presupposto sia stato già impugnato in sede giurisdizionale o già impugnato in sede straordinaria se le censure prospettate avverso l’atto consequenziale risultano tutte sostanzialmente riferite all’atto presupposto, la regola dell’alternatività obbliga l’interessato a far uso della medesima tipologia di tutela giustiziale, pena la declaratoria di inammissibilità del diverso rimedio impiegato.

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