Reato di danneggiamento: si configura l’aggravante di cui all’art. 635 c.p., II comma, n. 3 c.p., nel caso di rovina di una sagrestia. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 23 gennaio 2008, n. 3561.
La sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. A ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l'intero immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze. Ne consegue che integra il reato di cui all’art. 635, II comma, n. 3 c.p. la condotta di chi danneggia la finestra di una sagrestia.
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