Sulla nozione di rete, impianti e le altre dotazioni patrimoniali ex art. 113, c. 14° del T.U.E.L. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 23/1/2008 n. 156.

Il disposto di cui all’art. 113, c.14° del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è una norma sicuramente eccezionale, in quanto esula dai canoni dell’ordinarietà laddove, in deroga al principio della tutela della concorrenza, a presidio del quale sono dettate in subiecta materia proprio le disposizioni del menzionato art. 113 (cfr. comma 1°) consente agli enti locali di affidare direttamente, e perciò senza alcun confronto concorrenziale, la gestione dei servizi pubblici locali o di loro segmenti a soggetti da loro distinti, che abbiano la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’uopo necessari. La nozione di “rete” non può, in realtà, essere genericamente identificata con tutto ciò che occorra per garantire il servizio pubblico, nell’assunto secondo cui, non esistendo a livello normativo alcuna definizione degli elementi oggettivi (reti, impianti, dotazioni patrimoniali) contemplati dall’art. 113, comma 14°, essi dovrebbero essere identificati con “qualsiasi rete, qualsiasi impianto e qualsiasi dotazione patrimoniale la cui titolarità possa garantire qualificati livelli di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione del servizio o suo segmento, attraverso una valutazione tecnico-discrezionale insindacabile in sede di legittimità. Né appare, comunque, consentito considerare “alternativi” alle reti tutti gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari per la gestione del servizio. 

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