Palpeggiare le ascelle è violenza sessuale, se manca il consenso della vittima. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 29 gennaio 2008, n. 4538.

Se non c’è il consenso del soggetto passivo, anche il palpeggio delle ascelle è violenza sessuale (fattispecie in cui la Cassazione precisa che la deposizione della persona offesa dal reato può essere da sola assunta come fonte di prova della responsabilità dell’imputato, ma le dichiarazioni vanno valutate con particolare rigore al fine di verificarne l’attendibilità intrinseca ed estrinseca.).

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