Sulla giurisdizione del G.O, a conoscere delle sorti del contratto a seguito di caducazione dell’intera procedura di gara. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 28 dicembre 2007, n.27169.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della legge 205 del 2000, sussiste la giurisdizione del G.A. in tutte le controversie relative alla sola fase pubblicistica delle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresi i provvedimenti di non ammissione alla gara o di esclusione dalla stessa, eccezion fatta per le controversie relative alla successiva fase dell'esecuzione del rapporto in ordine alle quali va affermata la giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dei diritti, cui spetta verificare la conformità alle norme positive delle regole attraverso le quali i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi, e delle relative condotte attuative a nulla rilevando che specifiche disposizioni legislative attribuiscano all'amministrazione committente la facoltà di incidere autoritativamente sul rapporto e perfino di risolverlo, posto che detti atti amministrativi, non hanno natura provvedimentale e non cessano di operare nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali. Pertanto spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda volta ad ottenere tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia o l'annullamento del contratto di appalto, a seguito dell'annullamento della delibera di scelta dell'altro contraente, adottata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica. In ciascuno di questi casi, infatti, la controversia non ha ad oggetto i provvedimenti riguardanti la scelta suddetta, ma il successivo rapporto di esecuzione che si concreta nella stipulazione del contratto di appalto, del quale i soggetti interessati chiedono di accertare un aspetto patologico, al fine di impedirne l'adempimento.
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