Le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato contenute nel modulo predisposto dall’assicuratore, nel dubbio, si interpretano a favore dell’assicurato. Cassazione – Sezione III civile – 17 gennaio 2008, n. 866.
Nel contratto di assicurazione, le clausole di polizza, che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 cod. civ., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo.
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