Sulla inammissibilità del ricorso, ex art. 21 bis L. TAR, avverso il silenzio della p.a., volto a far valere diritti patrimoniali del pubblico dipendente nonché sulla rilevabilità d’ufficio in grado di appello di tale eccezione. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 25 gennaio 2008 n. 215.

Il rito speciale dell’impugnazione del silenzio della P.A. ex art. 21 bis L. T.A.R. non può essere attivato relativamente ad istanze aventi ad oggetto diritti patrimoniali del pubblico dipendente con la conseguenza che, ove proposto, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudizio sul silenzio può, infatti, essere attivato solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all’esercizio di un potere amministrativo, essendo determinante che il silenzio riguardi l’esercizio di una potestà amministrativa e che la posizione del privato si configuri come un interesse legittimo.

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