Aggravamento delle modalità di esercizio della servitù e onere della prova. Cassazione – Sezione II civile – sentenza 28 dicembre 2007, n. 27194.

1. Nell’actio negatoria servitutis  l’attore ha il solo onere di provare la proprietà del bene, la cui libertà da servitù venga rivendicata in domanda, incombendo, per converso, a carico del convenuto provare la sussistenza e la consistenza dei diritti che, a sua volta, in via di eccezione e di domanda riconvenzionale, lo stesso vantava sul bene.
Nel contrasto tra le parti in ordine alle modalità di esercizio della servitù, è onere del convenuto provare, ai sensi dell’art. 1063 cc che la facoltà oggetto di contestazione gli competa o in base al titolo, tenuto conto della natura e dell'estensione della servitù come dallo stesso disciplinata, oppure, in difetto di espressa disciplina contenuta nel titolo costitutivo, in base alle modalità dell'esercitato possesso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1065 co. 1, fermi restanti i principi, rispettivamente dettati dagli artt. 1064 co. 1 e 1064 u.p., secondo i quali il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne e, nel dubbio, la servitù deve ritenersi costituita in modo tale da assicurare il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio di quello servente, principi che vanno in concreto contemperati, nell'ambito di una equilibrata valutazione comparativa delle opposte esigenze delle parti.

2. L'aggravamento dell'esercizio della servitù, operata sul fondo dominante, va verificato accertando se l'innovazione abbia alterato l'originario rapporto col fondo servente e se il sacrificio, con la stessa imposto, sia maggiore rispetto a quello originario; a tal riguardo si deve valutare non solo l’innovazione in sé stessa, ma anche le implicazioni che dalla stessa derivino a carico del fondo servente, assumendo in proposito rilevanza non soltanto i pregiudizi attuali, ma anche quelli potenziali connessi e prevedibili, in considerazione dell'intensificazione dell'onere gravante sul fondo anzidetto.

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