Intercettazioni utilizzabili se le conversazioni con il cliente esulano dall'attività del professionista. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 18 gennaio 2008, n. 2951.
Non sussiste il divieto di utilizzazione stabilito dall'art. 271, II co., c.p.p., se, per mancanza dei presupposti di fatto che ne condizionano l'applicazione, le conversazioni o le comunicazioni intercettate non sono pertinenti all'attività professionale svolta dalle persone indicate nell'art. 200, I co., c.p.p. e non riguardano, per conseguenza, fatti conosciuti per ragione della professione da loro esercitata.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.