Morti bianche. Se nel cantiere operano più aziende gli addetti alla sicurezza devono collaborare per la prevenzione. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2008, n. 3011.

La presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori non esonera il coordinatore dei lavori da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri.

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