Determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese legali. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza del 11 settembre 2007, n. 19014.
Nelle cause aventi ad oggetto pagamento di somme si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, onde consentire di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudizialmente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da quello reale. Da ciò consegue che il riferimento al valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l'ipotesi in cui la domanda sia accolta integralmente e quindi ci sia corrispondenza tra disputatum e decisum, di guisa che se la domanda è accolta solo parzialmente si impone sempre un adeguamento degli onorari all'effettiva portata della controversia che è quella espressa dal decisum. Questo principio poi trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio prosegua in appello soltanto per una parte dell'originaria domanda.
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