Sulla preclusione ex art. 11 D.Lgs. n. 157/95 circa la partecipazione delle associazioni temporanee di professionisti alle gare d’appalto di servizi. T.A.R. Lazio, Roma, sezione I, sentenza 21 gennaio 2008 n. 384.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157 la partecipazione alle procedure di selezione per l’aggiudicazione di appalti di servizi deve ritenersi esclusivamente riservata alle imprese e ai raggruppamenti temporanei di imprese e non può ritenersi estesa a soggetti diversi - nella specie esercenti in forma professionale attività imprenditoriale. Infatti, la locuzione “anche” presente nel co. 1 della norma citata non si riferisce a soggetti diversi da quelli costituiti in forma di impresa, ma riguarda esclusivamente la partecipazione alla gara che è consentita non soltanto ad imprese singole, ma anche ad imprese temporaneamente raggruppate.
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