L’aggressione fisica agli avversari politici non merita la concessione dell’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 12 dicembre 2007, n. 46306.
L’attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, di cui all’art. 62 n. 1 c.p., può trovare applicazione soltanto quando la spinta a commettere il fatto valutato come illecito dall’ordinamento abbia tratto origine da valori comunemente avvertiti dalla coscienza collettiva: il che rimane escluso ove i motivi abbiano carattere politico e quindi, per loro stessa natura, non siano universalmente condivisi.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.