Procreazione medicalmente assistita: Il TAR Boccia le linee guida del Ministero della Salute e Solleva l’incidente di costituzionalità dell’art. 14, legge n. 40/2004. TAR Lazio - Sede di Roma -Sezione III quater, sentenza 21 gennaio 2008, n. 398.

La limitazione del numero degli embrioni producibili e contestualmente impiantabili e il divieto della loro crioconservazione comporta che nell’ipotesi, di un tentativo non andato a buon fine è necessario assoggettare la donna ad un successivo trattamento, che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico il suo fondamento. Tale pratica oltre a prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze sul piano fisico e psicologico della paziente ad essa sottoposta, appare addirittura in contrasto con i principi della” minore invasività” sanciti dalla L. n. 40 del 2004. Pertanto la L. 40/2004, che dichiara di essere ispirata allo scopo “…. di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” contrasta non solo con l’articolo 3 della Costituzione sotto il profilo dell’intrinseca irragionevolezza e della disparità di trattamento ma anche con l’articolo 32 della Costituzione nella misura in cui consente pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione.

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