Vittime da incidente stradale: esclusa l'efficacia probatoria della preventiva querela contro ignoti. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 3 settembre 2007, n. 18532.
Il soggetto danneggiato da un veicolo rimasto sconosciuto non ha l’onere di presentare una querela contro ignoti, e di attendere l’esito negativo delle indagini, prima di agire nei confronti della compagnia assicurativa designata al risarcimento. La denuncia, così come l’omessa denuncia, non ha alcuna efficacia probatoria automatica ai fini della dimostrazione che l’incidente sia o meno riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a) della legge 990/69 («sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato»: danni alla persona da risarcire ad opera del fondo Consap). Ne consegue che a decidere sull’an del risarcimento sarà il giudice di merito, il quale dovrà di volta in volta, con un prudente apprezzamento, valutare le emergenze processuali.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.