Sull’ammissibilità o meno del ricorso in materia di silenzio, al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo. T.A.R. Lazio, Roma, sezione I Bis, sentenza 14 gennaio 2008 n. 188.

Per quanto riguarda il giudizio disciplinato dall'art. 21-bis, della legge 21 luglio 2000 n. 205, benché esso può ritenersi collegato sul piano logico-sistematico al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l'adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui questi debbano obbligatoriamente conseguire ad un'istanza ovvero ad un procedimento iniziato d'ufficio, secondo la previsione dell'art. 2 l. 7 agosto 1990 n. 241, vi è esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Pertanto, è inammissibile il ricorso ex art. 21-bis, della legge n. 1034 del 1971, proposto al fine al fine di vedersi riconosciuta una pretesa che abbia natura di diritto soggettivo quale quella avente ad oggetto un credito, perché il giudizio disciplinato dalla norma indicata presuppone l'esercizio di una potestà amministrativa rispetto alla quale la posizione del privato si configura come interesse legittimo.

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