I “gravi difetti” dell’opera ex art. 1669 cc. nella lettura della giurisprudenza: anche le costruzioni dogmatiche rischiano di crollare quando non hanno solide fondamenta. Cassazione – Sezione II civile – sentenza 28 dicembre 2007, n. 27193.
In materia di appalto, i gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669, c.c., non vanno individuati soltanto nei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, giacché diversamente finirebbero per identificarsi con l'ipotesi, espressamente prevista nella norma citata, del pericolo di rovina, ma possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardano una parte dell'opera, incidono direttamente sulla struttura e funzionalità globale dell'immobile, menomandone apprezzabilmente il godimento.
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