Sulla inapplicabilità al personale A.T.A. della equiparazione del servizio prestato presso le scuole paritarie a quello espletato presso le scuole statali. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2008 n. 6.
Per i Giudici di Palazzo Spada il personale A.T.A. che ha svolto il servizio soltanto presso scuole paritarie, e non presso scuole pubbliche, non può essere inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze nella scuola pubblica. Né può invocarsi l’operatività dell’art. 2, co. 2, D.L. 255/2001, conv. con mod. nella L. 333/2001, in base al quale i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, sono valutati nella stessa misura che è prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Tale norma ha infatti carattere eccezionale e trova quindi applicazione solo per le ipotesi ivi specificamente previste, tenuto anche conto che il contenuto delle prestazioni relative al rapporto di lavoro del personale A.T.A. non è riconducibile a quello degli incaricati dello svolgimento della funzione docente.
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