Sugli effetti economici della restitutio in integrum del dipendente in caso di tardiva assunzione. T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, sentenza 7 gennaio 2008 n. 13.
Il riconoscimento che un determinato rapporto d'impiego doveva essere costituito ad una certa data, non comporta di per sé il diritto del dipendente al relativo trattamento economico anche per il periodo pregresso, in quanto solo dalla data dell'atto di inquadramento l'interessato acquista la posizione funzionale cui il detto trattamento si ricollega. Pertanto, la “restitutio in integrum” agli effetti economici, oltre che a quelli giuridici, spetta al pubblico dipendente solo in caso di illegittima interruzione del rapporto di impiego e non in caso di accertata illegittima mancata costituzione del rapporto, e ciò per il generale principio di stretta sinallagmaticità che deve necessariamente legare la corresponsione dello stipendio all’effettiva prestazione lavorativa.
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