Valutazione di conformità paesaggistica e obbligo di comunicazione di avvio del procedimento d parte della P.A.. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2008 n. 30.
Con l’entrata in vigore dell’art. 159 del D.Lgs. n.42/2004 – che dispone al co. 1 che la comunicazione all’Autorità statale delle autorizzazioni rilasciate debba essere inviata “contestualmente… agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241” –, deve considerarsi abrogato, per incompatibilità con una norma sopravvenuta di rango superiore, l’art.4, co. 1 bis del D.M 495/1994 smi, secondo il quale la comunicazione ai sensi dell’ art.7 L. n.241/1990 non è dovuta per i procedimenti disciplinati dall’art. 151 del T.U. n.490/1999, ritenendosi così non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento all’atto dell’invio al controllo dell’Autorità statale delle autorizzazioni paesaggistiche.
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