Decorrenza dei termini ed esercizio del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione procedente. T.A.R. Toscana, Firenze, sezione II, sentenza 14 dicembre 2007 n. 4841.
L’effetto giuridico dello spirare del termine di novanta giorni dalla presentazione della comunicazione per l’iscrizione (o la reiscrizione) nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero rifiuti è costituito dal consolidarsi della posizione dell’interessato e, nello stesso tempo, dalla consumazione del potere inibitorio da parte dell’Amministrazione procedente. Ne consegue che, quand’anche l’Amministrazione dovesse rilevare una insussistenza dei presupposti che consentono la registrazione dell’impresa nel registro ovvero il mantenimento di quella posizione, essa non potrà mai intervenire in senso pregiudizievole nei confronti dell’iscritto ma dovrà attivare una procedura di secondo grado al fine di adottare in via di autotutela e con il conforto partecipativo dell’interessato gli atti di annullamento o revoca che la situazione consiglia ovvero impone.
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