Il trasferimento in altra città per motivi di lavoro, del coniuge affidatario dei figli fa venire meno i presupposti che legittimano l’assegnazione della casa coniugale. Cassazione – Sezione I civile – 14 dicembre 2007, n. 26476.

L'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne incolpevolmente non autosufficiente, in tanto si giustifica in quanto sia finalizzata ad assicurare l'interesse della prole alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta; evenienza, questa, che postula la destinazione dell'immobile a stabile abitazione del coniuge e del figlio.

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