Sul riconoscimento del diritto di accesso ai documenti. Consiglio di Giustizia amministrativa, sezione giurisdizionale, sentenza 5 dicembre 2007 n. 1087.

Deve ritenersi consentito l’accesso ai documenti della fase finale di una gara ad una impresa che ha comunicato di non essere in grado di formulare un’offerta dato che tale impresa ha l’interesse alla regolarità della procedura essendo un operatore del settore. L’accesso, ex art. 22 l. 241/90, è infatti ammesso anche quando il richiedente non assume di volere verificare un preciso e determinato vizio degli atti al fine della impugnativa, ma prospetti solo il proprio interesse, purché concreto e qualificato, alla regolarità della procedura. Pertanto, la limitazione al diritto di accesso, ex art. 24 l. 241/90 comma 6 l d), riguarda dati di carattere personale non riconducibili genericamente agli interessi di riservatezza propri di tutti i soggetti giuridici e delle imprese, in particolare per quanto concerne le proprie peculiarità produttive.

 

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