Diritto di accesso ai dati sensibili e bilanciamento degli interessi in gioco. T.R.G.A., sezione di Bolzano, sentenza 24 dicembre 2007 n. 24.
Quando l’istanza di accesso riguarda documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute di un terzo, non è sufficiente che l’interesse fatto valere dal richiedente sia “in astratto” di rango almeno pari a quello del soggetto che vanta il diritto alla riservatezza (come richiesto dagli artt. 60 e 92 del D. Lgs. n. 196 del 2003); è necessario che l’interesse del richiedente sia “in concreto” almeno di pari rango e si deve procedere con una valutazione attenta alle peculiarità della specifica vicenda portata all’attenzione dell’Amministrazione in prima battuta, del Giudice adito ex art. 25, L. n. 241/90, in sede di controllo.
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