Sull’illegittimità del silenzio rigetto formatosi su istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/01. T.A.R. Lazio, Roma, sezione II bis, sentenza 3 gennaio 2008 n. 8.

Deve ritenersi illegittimo il silenzio rigetto formatosi su istanza di concessione edilizia in sanatoria prodotta ai sensi dell’art. 13 L. 28 febbraio 1985, n. 47 (art. 36 D.P.R. 380/01), in ragione del fatto che l’Amministrazione ha l’obbligo di pronunciarsi esplicitamente ed in modo adeguatamente motivato sull’istanza stessa. Pertanto, nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio dell’Amministrazione comunale sull’istanza di concessione edilizia in sanatoria, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio e non può, in nessun caso,  estendersi all’accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione. Infatti, rientra nella competenza del Comune il rilascio della concessione dato che questa presuppone una valutazione della conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente e richiede anche apprezzamenti di ordine tecnico.

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