Sul limite temporale dell’impegno alla stipulazione del contratto, garantito da cauzione. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 dicembre 2007 n. 6362.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del D.P.R. n. 554 del 1999, deve ritenersi che l’eventuale ritardo con cui l’Amministrazione appaltante abbia proceduto alla aggiudicazione, concludendo definitivamente la fase di gara, non faccia venire meno l’obbligo di stipulazione del contratto in capo al soggetto aggiudicatario; in caso di ritardo nella procedura, infatti, questi ha sempre la facoltà di recedere liberamente dalla gara, ma soltanto nell’epoca precedente l’aggiudicazione del contratto. Intervenuta l’aggiudicazione, ancorché in ritardo, il vincolo (irrevocabile) alla stipulazione del contratto si rinnova per il termine di 30 o di 60 giorni previsto dalla richiamata norma.
In tema di appalti pubblici, con riguardo al limite temporale del potere di incameramento della cauzione e del correlato obbligo di stipulare il contratto, gravante sull’aggiudicatario, in base al combinato disposto degli artt. 30, L. 109/1994 e 109, co. 1 e 3, d.p.r. 554/1999, deve ritenersi che, intervenuta l’aggiudicazione, ancorché in ritardo, ossia oltre il termine di scadenza della vincolatività dell’offerta, si rinnovi, per altri 30 o 60 giorni, il vincolo (irrevocabile) alla stipulazione del contratto, garantito da cauzione.
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