Sull’attenuante di cui all'art. 4 d.l. 625/1979 e sulla sua vigenza. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 16 ottobre 2007, n. 38260.

La speciale circostanza attenuante di cui all'articolo 4 del Dl 625 del '79, relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, riguardante il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, non è stata abrogata implicitamente ad opera della legge n. 304 del 1982.
La speciale circostanza attenuante di cui all'articolo 4 del Dl 625 del '79, inoltre,  va riconosciuta anche nei casi in cui l’ apporto alle indagini non risulta significativo.

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