Chi tace acconsente? Corte di Cassazione Civile – Sezione II – sentenza del 4 dicembre 2007, n. 25290.
Come noto la proposta contrattuale consiste in una manifestazione univoca denotante l'impegno del proponente, e non una sua mera disponibilità o un auspicio, ed è integrata dalla volontà del dichiarante di dirigere verso l'oblato l'espressione di un intento idoneo ad essere assunto come contratto. La proposta, inoltre, per poter assolvere la sua stessa funzione, deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che mira a concludere e deve avere il carattere della completezza con riguardo, almeno, a tali elementi, tra i quali, nella compravendita, si annovera certamente il prezzo. Conseguentemente l'accettazione, che è atto di natura ricettizia, deve consistere nella totale ed incondizionata adesione alla proposta da parte dell'oblato, che esprime una volontà conforme alla proposta, così che il contratto può ritenersi concluso soltanto se si realizza la piena congruenza, anche nelle clausole accessorie, tra proposta ed accettazione. Pertanto, il silenzio, che, di per sé, non costituisce manifestazione negoziale, può acquistare il significato di un fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita - tale da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale - solo laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un obbligo.
Attenzione!
Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.