A chi spetta risolvere convenzioni urbanistiche stipulate dall’Ente locale con i privati? Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11 dicembre 2007 n. 6358.

La competenza a porre in essere l’attività volta alla risoluzione di convenzioni urbanistiche stipulate dall’ente locale con i privati spetta alla giunta municipale e non al consiglio comunale. A tale conclusione portano sia considerazioni strettamente formali, posto che l’art. 42, T.U.E.L., nel delimitare puntualmente i casi di competenza di tale organo, non menziona in alcun modo attività della specie in questione, che di carattere sostanziale, attinenti alla natura funzioni proprie dei predetti organi. Infatti, l’organo elettivo è chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali di natura programmatoria o aventi elevato contenuto di indirizzo politico, tassativamente elencati. Al contrario, la giunta ha una competenza residuale, in quanto compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non ricadenti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o di altri organi. 

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