Opere pubbliche e project financing. CGA, Sez. giurisdizionale, sentenza 5 dicembre 2007 n. 1088.
Deve ritenersi legittimo il provvedimento del responsabile del procedimento che ritiene inammissibile una proposta di project financing la quale, in violazione dell’art. 19 della L. n. 109/1994 e comunque della stessa ratio dell’istituto, prevede che l'Amministrazione debba erogare un contributo pubblico di oltre il 50%, che snaturerebbe la nozione stessa di project financing, addossando alla Amministrazione stessa un onere finanziario rilevantissimo (nella specie il piano finanziario presentato prevedeva un contributo pubblico che ammontava a ben il 91,97% della spesa imponibile, equivalente all'83,24% dell'importo ivato).
Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi inammissibile per i Giudici siciliani una proposta di project financing nel caso in cui, in violazione dell’art. 37-bis della L. n. 109/94 (secondo cui "le proposte devono contenere … un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito …, l'indicazione … delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice …"), l’asseverazione di un istituto di credito sia stata presentata solo a distanza di molti mesi dalla presentazione della proposta; l’asseverazione infatti deve essere presentata unitamente alla proposta, atteso che né dall'art. 37-bis citato, né dalle disposizioni del D.P.R. n. 554/199, è possibile evincere la possibilità di presentarla in un momento diverso.
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