Ecco come il G.A. ha annullato il provvedimento di rimozione dell’ ex Comandante Generale della Guardia di Finanza, Dott. Roberto Speciale. T.A.R. Lazio, Roma, sezione II, sentenza 15 dicembre 2007 n. 13361.

Anzitutto va detto che in materia di pubblico impiego, i provvedimenti che intervengono per risolvere situazioni d’incompatibilità ambientale devono essere necessariamente motivati, indicando il nesso di correlazione tra detta situazione ed il comportamento del funzionario lesivo del prestigio dell'ufficio, tale da poter determinare il suo allontanamento dal posto indipendentemente da ogni altra responsabilità. Inotre, se l’avviso d’avvio del procedimento ex art. 7 della l. 241/1990 deve concedere al destinatario della statuizione conclusiva un lasso di tempo misurato sulle esigenze di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, tuttavia, tale lasso di tempo non deve essere simbolico o minimale: nel caso di specie, una sola giornata non è un periodo di tempo sufficiente per il contraddittorio procedimentale. Inoltre, non è superfluo nuovamente sottolineare che gli atti preordinati alla provvista di personale dello Stato ai massimi livelli – come il provvedimento di rimozione del Comandante generale della Guardia di Finanza - sono soggetti al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, essendo tali atti di alta amministrazione e non d’indirizzo politico.

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