Abbandono di persone incapaci: non rileva la convivenza more uxorio. Corte d'assise di Milano, Sez. I, sentenza 24 luglio 2007 n. 11.

Il rapporto di convivenza, quale rapporto di fatto non disciplinato dalla legge, è privo di rilevanza penale ex articolo 591 del Cp, in quanto non può estendersi a esso, perché si incorrerebbe in un'inammissibile interpretazione analogica in malam partem, il disposto dell'articolo 143, comma 2, del Cc, che limita ai soli coniugi l'obbligo all'assistenza morale e materiale. Sarebbe infatti contra legem, in un sistema retto dal principio di legalità, rendere applicabile la norma penale anche alle violazioni di obblighi morali o di solidarietà, e quindi anche nei confronti delle famiglie di fatto, ovvero di coloro che convivono more uxorio. L'omissione di soccorso resta preclusa in tutti i casi in cui il dovere di soccorrere non sussiste. In particolare, non è configurabile tale dovere in caso di dissenso del soggetto ferito o altrimenti in pericolo, vale a dire quando questi opponga un rifiuto all'assistenza, implicante interventi chirurgici e farmacologici sul proprio corpo e, quindi, atti di disposizione dello stesso.

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