Il datore di lavoro legge la mail del dipendente: non è reato! Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47096.

La condotta di chi si limita a “prendere cognizione” è punibile, ai sensi del primo comma dell’art. 616 c.p., solo se riguarda “corrispondenza chiusa”. Chi “prende cognizione” di “corrispondenza aperta” è punito solo se l’abbia a tale scopo sottratta al destinatario ovvero distratta dalla sua destinazione.
Ciò posto, e indiscussa l’estensione della tutela anche alla corrispondenza informatica o telematica (art. 616 comma 4 c.p.), deve tuttavia ritenersi che tale corrispondenza possa essere qualificata come “chiusa” solo nei confronti dei soggetti che non siano legittimati all’accesso ai sistemi informatici di invio o di ricezione dei singoli messaggi. Quando in particolare il sistema telematico sia protetto da una password, deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso.

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