Responsabilità omissiva per violenza sessuale. Cassazione penale, sez. III, sentenza 21 novembre 2007 n. 42981.
Non sussiste a carico del genitore un obbligo di denuncia quando venga a conoscenza di abusi sessuali commessi a danno del figlio, potendo l’evento essere impedito anche ponendo in essere atti diversi a tutela dell’integrità sessuale della vittima. (Nel caso di specie una madre ritardava la denuncia a carico del marito che abusava della figlia avendo tentato di impedire il reiterarsi dell’accaduto mercè l’attivazione di alcuni familiari ed alla luce della promessa del marito di astenersi da atti simili per il futuro).
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