Sulla finalità del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90. T.A.R. Sardegna, sezione II, sentenza 19 novembre 2007 n. 2056.
La comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento richiesto, disciplinata dall’art. 10 bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241, ha la funzione di consentire al soggetto destinatario del provvedimento negativo di presentare delle controdeduzioni avverso i motivi di diniego al fine di evidenziare eventuali profili di illegittimità dell’atto finale in itinere; profili che dovranno poi essere valutati dall'amministrazione ed esternati con la motivazione del provvedimento finale, oltre a consentire all’Amministrazione di acquisire ulteriori elementi per l’adozione di una legittima determinazione, con gli evidenti effetti deflazionistici sul contenzioso. Da tutto ciò ne consegue che non può ritenersi legittimo il provvedimento di diniego di concessione edilizia che si regga su un motivo di diniego non indicato nel cd. preavviso di diniego e sul quale, quindi, l’interessata non abbia potuto interloquire secondo il procedimento disciplinato dall’art. 10 bis. Tanto posto, deve considerarsi illegittimo il diniego di concessione edilizia fondato esclusivamente sulla carenza di un piano di lottizzazione, pur richiesto dal piano regolatore, nella misura in cui l’area su cui ricade la costruzione sia già adeguatamente urbanizzata, in virtù della presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti, e non necessiti quindi di ulteriori opere di urbanizzazione per far fronte all’ulteriore carico urbanistico derivante dalla nuova costruzione di civile abitazione.
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