Circolazione di veicolo sottoposto a sequestro: sanzione amministrativa e/o penale? Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30 novembre 2007, n. 44843.

Data la diversità degli elementi strutturali, tra le fattispecie di cui all’art. 213 comma 4 cod. strad. e agli artt. 334 e 335 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità. La previsione del codice della strada sanziona, infatti, in via amministrativa la condotta di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a sequestro, ma non si estende a sanzionare la violazione degli specifici obblighi che incombono sulla persona nominata custode, che è esclusivamente considerata dagli artt. 334 e 335 c.p.
La condotta di «sottrazione», di cui agli artt. 334 e 335 c.p., è certamente integrata dalla messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro. Tale condotta può comportare anche un deterioramento del valore economico del veicolo, ma una siffatta conseguenza non può prescindere dalla valutazione della durata e delle condizioni di uso del mezzo nel caso concreto. Questo aspetto è rimesso alla valutazione del giudice di merito, che è tenuto ad accertare se la messa in circolazione del veicolo sottoposto a sequestro da parte di un terzo si colleghi a un fatto doloso del custode, finalizzato a favorire il proprietario del veicolo stesso, integrante il reato di cui all’art. 334 c.p. o solo a una sua colpa, essendo in tal caso ravvisabile il meno grave reato di cui all’art. 335 c.p.

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