La convalida tacita del contratto annullabile. Cassazione – Sezione I civile – sentenza 7 dicembre 2007, n. 25622.
1) In conformità dell’art. 1444, comma 2, c.c. , anche in assenza di una convalida espressa, il giudice deve accertare, se da comportamenti inequivoci incompatibili con l’intenzione di domandare l’annullamento, risulti la volontà delle parte la cui volontà è stata viziata per effetto della violenza morale, di dare esecuzione al contratto annullabile.
2) In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. possono atteggiarsi variamente, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, e ciò anche quando si tratti di coazione proveniente da un terzo, ferma restando la necessità che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa. L'apprezzamento del giudice di merito sulla esistenza della minaccia e sulla sua efficacia a coartare la volontà di una persona, come quello sulla rilevanza delle dichiarazioni e del comportamento dell'agente, si risolvono in un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.
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