Concorrente esperibilità del giudizio di ottemperanza e dell’esecuzione civile. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sentenza 4 dicembre 2007 n. 913.
Il ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 37, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, è esperibile per l’esecuzione da parte dell’Amministrazione del giudicato del giudice civile, non essendo sufficiente la mera esecutività della sentenza non avente forza di giudicato, né la notificazione dell’atto di precetto, che non hanno rilevanza ai fini dell’ammissibilità del ricorso anzidetto, avente presupposti propri, ai sensi della norma citata. D’altra parte, la concorrente esperibilità dell’esecuzione in sede civile e del giudizio di ottemperanza del giudicato da parte di pubbliche amministrazioni trova un limite nel divieto per il G.A. di intervenire ed interferire, attraverso l’ottemperanza, nell’ambito della pendente esecuzione civile (nella specie, il ricorrente instava per l’esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice ordinario nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi).
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