Termine essenziale e risoluzione del contratto. Cassazione – Sezione II civile – 6 dicembre 2007, n. 25549.

La locuzione "...entro e non oltre..." contenuta in un contratto non può essere, di per sé sola, sufficiente a far ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. il termine pattuito, occorrendo a tal fine accertare quale sia stata l'effettiva volontà delle parti, tenendo conto, oltre che delle espressioni dalle stesse adoperate anche della natura, dell'oggetto del contratto e dell'utilità della prestazione in relazione alla prevista scadenza convenzionale sicché il giudizio di non essenzialità del termine non può essere condotto sulla base di considerazioni approssimative ed in parte congetturali, sostanzialmente basate su criteri equitativi e di comune esperienza, ma deve tener conto della peculiarità della fattispecie concreta prospettate dalle parti per mezzo di una compiuta disamina degli elementi di prova dalle stesse addotti.

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