E’ assimilabile il servizio prestato presso una s.p.a. con partecipazione pubblica al servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici o di enti di diritto pubblico o aziende pubbliche. T.A.R. Toscana, Firenze, sezione II, sentenza 11 ottobre 2007 n. 3202.
Deve ritenersi illegittimo l’operato di una commissione di gara, in sede concorsuale, nella misura in cui la stessa non ha attribuito alcun punteggio ad una candidata per il servizio prestato, come dipendente, presso alcune società per azioni con partecipazione pubblica, in base alla motivazione che tale tipo di servizio non sarebbe assimilabile al servizio prestato “alle dipendenze di enti pubblici o di enti di diritto pubblico o aziende pubbliche” indicato dal bando della selezione come “servizio valutabile”. Difatti, a parere del G.A. toscano che ha licenziato la sentenza, queste imprese rientrano nella nozione di imprese pubbliche. Peraltro, tali società, in ragione dei peculiari scopi statutari volti alla prestazione di servizi di interesse generale (pur se organizzate con struttura formale di società per azioni di diritto privato), comunque applicano al personale dipendente i CCNL del Comparto Imprese di pubblici servizi (gas, acqua e vari) e di quello delle Aziende Municipalizzate, e non quelli dei corrispondenti settori delle attività commerciali e produttive privatistiche, di talchè a maggior ragione il tipo di servizio svolto presso di esse risulta perfettamente assimilabile a quello indicato dal bando come valutabile dalla commissione.
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