Sulla nozione di “evento dannoso” rilevante ai fini della riduzione dell’equo indennizzo. T.A.R. Abruzzo, Pescara, sentenza 4 dicembre 2007 n. 921.

Con questa importante sentenza il G.A. abruzzese ha sancito che ai sensi dell’art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1094 l’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il militare al momento dell’evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di età; in ragione di detta norma, per evento dannoso deve intendersi un evento che abbia arrecato danno e cioè un pregiudizio od una menomazione all’integrità fisica, per cui l’evento - che fa sorgere il diritto all’equo indennizzo e in relazione al quale deve essere considerata l’età del militare -non va identificato con il momento della contrazione dell’infermità per causa di servizio, ma piuttosto con quello in cui si verifica la menomazione; in ogni caso, allorquando il momento di insorgenza dell’evento dannoso non possa essere accertato in base alla documentazione sanitaria, deve farsi riferimento alla data in cui l’autorità medica competente accerti la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ovvero (come nella specie) l’interdipendenza, riconoscendo la conseguente intervenuta menomazione.

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