Ancora in materia di occupazione usurpativa e di conseguente risarcimento del danno. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2007, n. 6124.

Deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di procedimenti di esproprio, nell’ipotesi in cui l’oggetto della controversia riguardi, anche ai fini della tutela risarcitoria, attività di occupazione e trasformazione di un bene, conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi. Infatti, per dichiarazione di pubblica utilità è da intendersi l’atto autoritativo che fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato, mentre, all’opposto si avrà il caso in cui la dichiarazione manchi del tutto venendo allora in rilievo un mero comportamento di fatto, in nessun modo funzionalizzato all’esercizio di un effettivo potere degradatorio e traslativo.

Ciò posto e di conseguenza, deve ritenersi sussistere il diritto al risarcimento del danno per occupazione d’urgenza quando, prima del verificarsi della prescrizione siano stati notificati al Comune espropriante specifici atti interruttivi, anche stragiudiziali. Infatti, essendo stato, l’istituto della c.d. occupazione usurpativa, dichiarato contrario ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, in quanto attraverso di esso, anche in assenza di un atto di natura ablatoria, l’Amministrazione acquistava a titolo originario la proprietà altrui, quando su di essa erano state realizzate opere pubbliche in attuazione di una dichiarazione di pubblica utilità, la normativa attualmente in vigore, contenuta nell’art. 43 del d.P.R. n. 327/01, attribuisce all’Amministrazione il potere di acquisire la proprietà dell’area con atto motivato di natura ablatoria e discrezionale, in sostanziale sanatoria della previa occupazione in via d’urgenza, salvo il risarcimento del danno relativo al periodo dell’utilizzazione senza titolo e la corresponsione degli importi previsti dal predetto testo.

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