Nel mutuo di scopo (o contratto di finanziamento) la traditio costituisce oggetto di un’obbligazione del finanziatore e non elemento costitutivo del contratto. Cassazione – Sezione III civile – 3 dicembre 2007, n. 25180.
Il mutuo di scopo (o contratto di finanziamento) è una figura contrattuale, del tutto autonoma e distinta da quella del mutuo in senso proprio. E’ un contratto consensuale, oneroso ed atipico che assolve, in modo analogo all'apertura di credito, una funzione creditizia. A differenza di quanto si verifica nel contratto di mutuo regolato dal codice civile, si rileva che in quello di finanziamento la consegna di una determinata quantità di denaro costituisce l'oggetto di un'obbligazione del finanziatore, anziché elemento costitutivo del contratto.
Con l'incontro delle volontà delle parti sorge solo l'obbligazione a carico del finanziatore di erogare la somma mutuata ed a favore del mutuatario il diritto di credito a tale erogazione, ma non si trasferisce la proprietà di tale somma, che resta nella piena disponibilità patrimoniale e giuridica del finanziatore. Ne consegue che, pur se l'erogazione attiene alla fase esecutiva del contratto, la disponibilità giuridica della somma mutuata, da parte del mutuatario, sorge solo quando quest'ultimo può disporre della somma stessa, giacché soltanto da questo momento la somma esce dal patrimonio del finanziatore per entrare in quello del soggetto finanziato.
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