Transazione e infedeltà del patrocinatore. Cassazione penale, Sez. II, sentenza 7 dicembre 2007, n. 45992.

La fattispecie criminosa di cui all'art. 380 c.p. configura un reato proprio, nel senso che soggetto attivo deve essere il "patrocinatore", qualità inscindibile dallo svolgimento di attività processuali, sicché, ai fini dell'integrazione del reato, non è sufficiente che un avvocato non adempia ai doveri scaturenti dall'accettazione di un qualsiasi incarico di natura legale, essendo necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, poiché l'attività del patrono infedele è assunta, per scelta del legislatore, come lesiva dell'interesse tutelato solo nel momento dell'esercizio effettivo della giurisdizione.
Ciò non significa, peraltro, che la condotta infedele del patrocinatore debba concretarsi necessariamente attraverso "atti o comportamenti processuali", perché ciò non è richiesto dalla lettera della norma, che si riferisce solo al fatto del patrocinatore che si "rende infedele ai suoi doveri professionali", e quindi a una condotta libera, eventualmente anche estrinsecantesi al di fuori del processo.

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