Quel luccichio, un po’ sbiadito, delle azioni d’oro. Corte di giustizia europea, Sez. I, 6/12/2007 n. C-464/04
Le disposizioni nazionali non possono conferire agli Stati o agli enti pubblici la facoltà di esercitare un controllo sproporzionato nella gestione delle società per azioni da essi partecipate perché l'art. 56 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione, quale l'art. 2449 del c.c. italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé - o in combinato con una disposizione, quale l'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in seguito a modifiche, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che conferisce allo Stato o all'ente pubblico in parola il diritto di partecipare all'elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, - è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società.
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