Vi è l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento per le fattispecie antecedenti l’entrata in vigore della L. 241/90? Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 dicembre 2007 n. 6183
Per i giudici di Palazzo Spada non sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, nell’ipotesi in cui la procedura espropriativa sia iniziata con l’approvazione di un progetto avvenuta prima dell’entrata in vigore della predetta legge, in quanto il principio tempus regit actum può essere invocato per tutti gli atti ad essa antecedenti, mentre per tutti gli atti successivi, emanati nell’ambito del procedimento, successivamente all’entrata in vigore della legge, lo stesso principio ne impone l’applicazione. Tanto affermato, sussiste l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 nell’ipotesi di indizione della conferenza di servizi prevista dalla legge speciale n. 385/90, all’art. 7, per l’approvazione dei progetti di opere concernenti reti ferroviarie. Infatti, la “norma di garanzia” non trova applicazione per i procedimenti speciali solo quando la specifica normativa applicabile al caso preveda forme alternative e sufficienti a garantire la partecipazione, cosa che non si verifica nella fattispecie concreta all’esame, in quanto la Legge 385/90 si limita a regolare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni e non contempla alcuna forma di partecipazione del privato al procedimento.
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