Corruzione e comparaggio: concorso di reati. Cassazione penale, sez. I, sentenza 2 novembre 2007, n. 42750.
Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato, ex art. 123 d.lgs. 24/4/2006, n. 219, all'informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo.
Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di “comparaggio” previsto dal T.u.l.s., che è stata introdotta dal legislatore a tutela anticipata della correttezza dell'attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini.
Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però "allo scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico", integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di "comparaggio" di cui agli artt. 170-172 r.d. 27/7/1934, n. 1265, modif. dall'art. 16 d.lgs. r. 541 del 1992, reato anch'esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell'indicato dolo specifico.
Orbene, tenuto conto della portata della clausola di riserva espressamente stabilita dal secondo comma dell'art. 170 r.d. n. 1265 cit., si ritiene che fra la contravvenzione di "comparaggio", tuttora ricadente nell'area dell'illegittima promozione dei farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l'eventuale delitto di "corruzione" ex artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell'atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.
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